L'articolo 180 del Codice Civile è rubricato "Amministrazione dei beni della comunione"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 180 del Codice Civile italiano:
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
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