L'articolo 19 del Codice Civile è rubricato “Limitazioni del potere di rappresentanza”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 19 del Codice Civile italiano:
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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