L'articolo 194 del Codice Civile è rubricato "Divisione dei beni della comunione"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 194 del Codice Civile italiano:
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
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