Articolo 218 del Codice Civile

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L'articolo 218 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 218 del Codice Civile italiano: 
Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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