L'articolo 22 del Codice Civile è rubricato “Azioni di responsabilità contro gli amministratori”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 22 del Codice Civile italiano:
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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