Articolo 22 del Codice Civile

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L'articolo 22 del Codice Civile è rubricato “Azioni di responsabilità contro gli amministratori”.


Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 22 del Codice Civile italiano: 
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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