Articolo 234 del Codice Civile

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L'articolo 234 del Codice Civile è rubricato “Nascita del figlio dopo i trecento giorni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 234 del Codice Civile italiano: 
Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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