Articolo 236 del Codice Civile

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L'articolo 236 del Codice Civile è rubricato “Atto di nascita e possesso di stato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 236 del Codice Civile italiano: 
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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