Articolo 238 del Codice Civile

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L'articolo 238 del Codice Civile è rubricato “Reclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 238 del Codice Civile italiano: 
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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