Articolo 241 del Codice Civile

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L'articolo 241 del Codice Civile è rubricato “Prova in giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 241 del Codice Civile italiano: 
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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