L'articolo 243-bis del Codice Civile è rubricato “Disconoscimento di paternità”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 243-bis del Codice Civile italiano:
L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.
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