L'articolo 249 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 249 del Codice Civile italiano:
L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L'azione è imprescrittibile.
Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.
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