L'articolo 251 del Codice Civile è rubricato “Autorizzazione al riconoscimento”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 251 del Codice Civile italiano:
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.
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