L'articolo 270 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione attiva e termine”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 270 del Codice Civile italiano:
L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.
Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti, entro due anni dalla morte.
L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
Si applica l'articolo 245.
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