Articolo 273 del Codice Civile

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L'articolo 273 del Codice Civile è rubricato “Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 273 del Codice Civile italiano: 
L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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