Articolo 277 del Codice Civile

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L'articolo 277 del Codice Civile è rubricato “Effetti della sentenza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 277 del Codice Civile italiano: 
La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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