Articolo 299 del Codice Civile

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L'articolo 299 del Codice Civile è rubricato “Cognome dell'adottato”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 299 del Codice Civile italiano: 
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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