Articolo 307 del Codice Civile

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L'articolo 307 del Codice Civile è rubricato “Revoca per indegnità dell'adottante”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 307 del Codice Civile italiano: 
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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