Articolo 315 bis del Codice Civile

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L'articolo 315-bis del Codice Civile è rubricato “Diritti e doveri del figlio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 315-bis del Codice Civile italiano: 
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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