L'articolo 32 del Codice Civile è rubricato “Devoluzione dei beni con destinazione particolare”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 32 del Codice Civile italiano:
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
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