Articolo 323 del Codice Civile

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L'articolo 323 del Codice Civile si intitola “Atti vietati ai genitori”.

Di seguito il testo integrale dell'articolo 323 del Codice Civile italiano:
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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