Articolo 355 del Codice Civile

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L' art. 355 del Codice Civile è rubricato “ Protutore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 355 del Codice Civile italiano:
Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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