L' art. 364 del Codice Civile è rubricato “ Contenuto dell’inventario”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 364 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 364 del Codice Civile italiano:
Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.