Articolo 364 del Codice Civile

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L' art. 364 del Codice Civile è rubricato “ Contenuto dell’inventario”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 364 del Codice Civile italiano:
Nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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