Articolo 367 del Codice Civile

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L' art. 367 del Codice Civile è rubricato “ Dichiarazione di debiti o crediti del tutore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 367 del Codice Civile italiano:
Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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