Articolo 369 del Codice Civile

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L' art. 369 del Codice Civile è rubricato “ Deposito di titoli e valori”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 369 del Codice Civile italiano:
Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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