Articolo 372 del Codice Civile

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L' art. 372 del Codice Civile è rubricato “ Investimento di capitali”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 372 del Codice Civile italiano:
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica;
3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica; o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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