L' art. 444 del Codice Civile è rubricato “ Adempimento della prestazione alimentare ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 444 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 444 del Codice Civile italiano:
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
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