Articolo 444 del Codice Civile

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L' art. 444 del Codice Civile è rubricato “ Adempimento della prestazione alimentare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 444 del Codice Civile italiano:
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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