Articolo 45 del Codice Civile

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L'articolo 45 del Codice Civile è rubricato “Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 45 del Codice Civile italiano: 
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. (1)

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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