L' art. 461 del Codice Civile è rubricato “ Rimborso delle spese sostenute dal chiamato ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 461 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 461 del Codice Civile italiano:
Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.
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