L' art. 464 del Codice Civile è rubricato “ Restituzione di frutti ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 464 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 464 del Codice Civile italiano:
L'indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
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