Articolo 47 del Codice Civile

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L'articolo 47 del Codice Civile è rubricato “Elezione di domicilio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 47 del Codice Civile italiano: 
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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