Articolo 49 del Codice Civile

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L'articolo 49 del Codice Civile è rubricato “Dichiarazione di assenza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 49 del Codice Civile italiano: 
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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