Articolo 482 del Codice Civile

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L' art. 482 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione per violenza o dolo ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 482 del Codice Civile italiano:
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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