Articolo 494 del Codice Civile

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L' art. 494 del Codice Civile è rubricato “ Omissioni o infedeltà nell'inventario ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 494 del Codice Civile italiano:
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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