Articolo 496 del Codice Civile

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L' art. 496 del Codice Civile è rubricato “ Rendimento del conto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 496 del Codice Civile italiano:
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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