L' art. 510 del Codice Civile è rubricato “ Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 510 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 510 del Codice Civile italiano:
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
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