L' art. 516 del Codice Civile è rubricato “ Termine per l'esercizio del diritto alla separazione ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 516 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 516 del Codice Civile italiano:
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.