Articolo 516 del Codice Civile

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L' art. 516 del Codice Civile è rubricato “ Termine per l'esercizio del diritto alla separazione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 516 del Codice Civile italiano:
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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