Articolo 529 del Codice Civile

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L' art. 529 del Codice Civile è rubricato “ Obblighi del curatore ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 529 del Codice Civile italiano:
Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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