Articolo 544 del Codice Civile

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L' art. 544 del Codice Civile è rubricato “ Concorso di ascendenti e coniuge”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 544 del Codice Civile italiano:
Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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