Articolo 59 del Codice Civile

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L'articolo 59 del Codice Civile è rubricato “Termine per la rinnovazione della istanza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 59 del Codice Civile italiano: 
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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