L'articolo 6-bis del D.P.R 633/1972 è rubricato “Definizione di buono-corrispettivo”.
Di seguito è riportato il testo integrale:
Di seguito è riportato il testo integrale:
Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
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