Articolo 63 del Codice Civile

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L'articolo 63 del Codice Civile è rubricato “Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 63 del Codice Civile italiano: 
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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