Articolo 69 del Codice Civile

0
L'articolo 69 del Codice Civile è rubricato “Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 69 del Codice Civile italiano: 
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)