L'articolo 71 del Codice Civile è rubricato “Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 71 del Codice Civile italiano:
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
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