Articolo 74 del Codice Civile

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L'articolo 74 del Codice Civile è rubricato “Parentela”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 74 del Codice Civile italiano: 
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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