Articolo 75 del D.P.R. 633/1972

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L'articolo 75 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Norme applicabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale:
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del Codice penale e del Codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e successive modificazioni.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'Amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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