Articolo 78 del D.P.R. 633/1972

0
L'articolo 78 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale:
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l' aliquota dell' imposta sul valore aggiunto è ridotta al 4 per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l' aliquota dell' IVA si applica nella misura del 4 per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, le aliquote dell' imposta sul valore aggiunto sono ridotte al 16 per cento.

Per consultare altri articoli del DPR 633/1972, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube
Tags:

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)