L'articolo 80 del Codice Civile è rubricato “Restituzione dei doni”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 80 del Codice Civile italiano:
Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.
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