Articolo 82 della Costituzione Italiana

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L'articolo 82 della Costituzione

Ecco il testo: 
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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