Articolo 88 del Codice Civile

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L'articolo 88 del Codice Civile è rubricato “Delitto”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 88 del Codice Civile italiano: 
Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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