L'articolo 88 della Costituzione.
Ecco il testo:
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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