Articolo 88 della Costituzione Italiana

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L'articolo 88 della Costituzione

Ecco il testo: 
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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